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Ruscellamento, scarico o rifiuto liquido?

Cassazione penale

Per scarico si deve intendere qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 114. Occorre, pertanto, per la configurabilità del reato di cui all'art. 137 del D. Lgs n. 152/2006, un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione del refluo ed il luogo di immissione sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria.

(Nella specie, il Collegio ha rilevato che le acque reflue provenienti dagli impianti del frantoio confluivano nel canale per effetto di ruscellamento sul terreno, sicché sembra doversi escludere l'esistenza di un sistema di collettamento tra il luogo di fuoriuscita delle acque ed il luogo in cui si riversavano nel canale, con la conseguente esclusione della configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui alla affermazione di colpevolezza. Per tale motivo ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, per un ulteriore accertamento sul punto, dal quale dipende la qualificazione giuridica del fatto. Nel farlo, ha sottolineato che, in assenza di una condotta di scarico, le acque reflue devono qualificarsi rifiuti liquidi, il cui versamento sul suolo ovvero la cui immissione in acque superficiali o sotterranee, senza autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256, commi 1 e 2, dei medesimo Testo Unico).


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