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Beni ambientali - legittimità diniego condono per deposito attrezzi, autorimessa e tettoia afferenti ad una chiesa vincolata

Cons. Stato, Sez IV, sent. n. 4620/2013

È legittimo il diniego di sanatoria e il provvedimento con cui si dispone la demolizione di opere edilizie consistenti in deposito attrezzi, autorimessa e tettoria afferenti ad una chiesa vincolata ai sensi del decreto n. 490/1999.

La tesi in base alla quale la libertà religiosa di edificare immobili da destinare al culto includerebbe anche quella di edificare immobili che non sono in senso stretto destinati al culto ma ad attività di promozione umana, è errata poiché trascura la necessità  di reperire un criterio discretivo, senza il quale potrebbe sostenersi non soggetta ad alcun controllo qualsiasi attività edilizia solo perché in qualche modo legata, anche indirettamente, ad una proprietà ecclesiastica nella quale si esercita il culto.

Ai fini del condono delle costruzioni destinate a scopo di culto è necessario agire d’intesa con l’autorità ecclesiastica. La necessità dell’intesa opera, dunque, solo per gli edifici vincolati destinati in senso stretto al culto, mentre per le costruzioni non destinate a scopi di culto si esclude la necessità di agire d’intesa.

(Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato avverso la sentenza del Tribunale di primo grado e vertente sulla legittimità di alcuni provvedimenti in forza dei quali è stato negato il condono - chiesto ai sensi della legge n. 721/1994 - e disposta la demolizione di opere edilizie consistenti in depositi di attrezzi, autorimessa e tettoria, afferenti ad una chiesa, vincolata ai sensi del decreto n. 490/1999.)



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