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Scarico di acque reflue industriali - responsabilità del l.r. - natura del reato - inapplicabilità del regime della continuazione

Cassaz. Sez. III pen., sent. n. 8688/2014
Cassazione, Sez. III pen., sentenza del 22.01.2014, dep. 24 febbraio 2014

Il legale rappresentante di una Società, cui è contestato il reato di scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari, di cui all’art. 137 c. 5 del D. Lgs. n. 152/2006, in assenza di prova di un’espressa delega relativa alla vigilanza del ciclo produttivo, risponde a titolo di colpa delle violazioni della normativa ambientale, derivanti dall’esercizio dell’attività industriale.

Se non è provata, in fatto, la continuata immissione di scarichi eccedenti il limite di accettabilità e cioè che l’alterazione dell’accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo, senza soluzione di continuità, per effetto della persistente condotta volontaria del titolare dello scarico, il reato deve considerarsi istantaneo e non permanente (conf. Cass. III pen., n. 3112/1992).

Trattandosi di contravvenzione di natura colposa, non può ravvisarsi l’unicità del disegno criminoso, necessaria al fine dell’applicazione del regime della continuazione.

(Nella specie, la legale rappresentante di una Società era stata condannata per alcune occasionali condotte di scarico, con superamento dei limiti relativi al rame ed allo zinco, di cui alla Tab. 5 dell’All. 5 alla Parte III, verificatisi nello svolgimento di attività di trattamento galvanico di metalli).



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