Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Emissioni in atmosfera - art. 279, comma 2, d.lgs.152/2006 - Inosservanza autorizzazione- Inquinamento - Reato di pericolo

Cass. Pen. sez. III, 24334/14

Il reato di cui all’art. 279, comma 2, D.Lgs. 152/2006, relativo all’inosservanza delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è reato formale e di pericolo che si perfeziona anche mediante comportamenti incidenti negativamente sul complesso sistema di autorizzazioni e controlli previsto dalla normativa di settore, che è comunque funzionale alla tutela dell’ambiente, la quale è assicurata anche attraverso la regolamentazione, il contenimento ed il monitoraggio di attività potenzialmente inquinanti. La ratio sottesa all’art. 279 TUA non è soltanto quella di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e qualità dell’aria, ma anche quello di consentire alle autorità preposte , attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato, finalizzato ad una efficace tutela dell’ambiente e della salute che l’espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo. Ne consegue che le prescrizioni previste nel titolo abilitativo non rappresentano prescrizioni meramente formali, ma imposizioni impartite al fine di assicurare un completo ed efficace controllo finalizzato ai monitoraggi, al contenimento e alla regolamentazione dei fenomeni inquinanti.

(Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso dei due imputati che, in qualità di legali rappresentanti di un’azienda produttrice di motori per navi, erano stati condannati, dal Tribunale di Forlì, alla pena dell’ammenda, per aver violato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione provinciale e quelle relative alle emissioni in atmosfera derivanti dall’assemblaggio di motori marini, in quanto risultavano sprovvisti dell’obbligatorio registro vidimato per l’annotazione dei consumi di prodotto verniciato.)


Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie