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Provvedimento di VIA e autorizzazione paesaggistica: rapporti e coordinamento. Contraddittorio in Conferenza dei Servizi

TAR Puglia, sentenza n. 1204/2015
TAR Puglia, Sez. I, sentenza n. 1204 del 6 agosto 2015

La V.I.A. risulta, in potenza, idonea ad includere in sé la valutazione di tutti i possibili effetti dell’intervento sull’ambiente, comprensivi anche della componente paesaggistica. Nel caso in cui - a livello di legislazione regionale - si sia data attuazione alle forme di coordinamento, previste dall’art. 26 c. 4 TUA, il provvedimento di V.I.A. può ricomprendere anche l’autorizzazione paesaggistica, in una prospettiva (auspicabile) di semplificazione amministrativa; ove manchi, tuttavia, l’effettiva forma di coordinamento a livello di legge regionale, il provvedimento di V.I.A. non può dirsi inclusivo del parere paesaggistico, in quanto l’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 impone l’attivazione di una speciale procedura, posta a tutela di valori di rilievo costituzionale, essendo l’autorizzazione paesaggistica un atto autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti l’intervento.

(Nella specie, il Collegio ha accolto l’impugnazione del provvedimento di diniego di un’autorizzazione unica, relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico ex D. Lgs. n. 387/2003, sulla base della circostanza che il parere paesaggistico negativo era stato recepito dall’Amministrazione procedente mediante una sola formale condivisione delle ragioni del diniego, ma senza che fosse stato esperito – nella competente sede della conferenza dei servizi - un adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela paesaggistica e le specifiche finalità, perseguite dalla normativa sullo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Il Collegio, invece, ha rigettato il motivo di impugnazione proposto dalla Società ricorrente e relativo all’asserito assorbimento, da parte del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, dell’autorizzazione paesaggistica).

Ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/1990, il principio della necessità della manifestazione del dissenso in conferenza dei servizi e, in specie, del dissenso qualificato, impone che le amministrazioni preposte alla cura di valori e di interessi sensibili hanno l’onere di esprimere il loro dissenso all’interno della conferenza, proprio per il valore aggiunto del confronto dialettico ai sensi del medesimo art. 14-ter, c. 6-bis della cit. L. 241/90.

(Nella specie, il parere negativo, richiamato a fondamento del provvedimento conclusivo di rigetto, era stato espresso al di fuori della conferenza e senza assicurare previamente il contraddittorio procedimentale attraverso lo svolgimento di un’ulteriore seduta).



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