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Impianti fotovoltaici - Costruzione ed esercizio - Assenza di autorizzazione - Lesione del bene protetto

Cass. pen., sez. III, sent. n. 29085/2015
Cassazione pen., sez. III, sentenza n. 29085/2015, ud. 28.05.2015, dep. 08.07.2015

L’art. 12, comma 4, del D. Lgs. 387/2003 deve essere interpretato nel senso che l’assenza di autorizzazione produce pregiudizio in fase di esercizio ma anche successivamente all’ultimazione della costruzione, in quanto il bene giuridico tutelato (oltre al carico urbanistico, al paesaggio ed all’equilibrio ambientale) è anche l’interesse dell’Autorità al controllo amministrativo. In ordine agli impianti fotovoltaici – a differenza di altri manufatti - non sussiste la differenza tra “concezione statica della realizzazione degli impianti” e “concezione dinamica del loro impatto sul territorio” (conf. Cass. 20403/2013).

(Nel caso di specie, in seguito al rigetto dell’istanza di riesame di un decreto di sequestro preventivo, i difensori proponevano ricorso in Cassazione sostenendo l’assenza del periculum in mora, essendo stato l’impianto fotovoltaico già realizzato. Nel ricorso osservavano che l’impianto non potesse comportare un ulteriore aggravio ai beni giuridici protetti dall’art. 181, del d.lgs. 42/2004 e dall’art. 44, lett. a) e c) D.P.R. 380/2001. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato.)



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