Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Prime note critiche sulla sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa n. 1266/10

A.Q.

Tesi: bonifica = servizio pubblico
1) C.G.A.: per identificare giuridicamente un servizio pubblico non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’amministrazione.
  • Si osserva, tuttavia, che il servizio pubblico è in capo alla P.A. che può gestirlo direttamente o darlo in concessione al privato, mentre, in questo caso, il privato diventerebbe “gestore del servizio pubblico” per effetto dell’obbligo di legge di provvedere alla bonifica in conseguenza del fatto illecito di inquinamento ambientale;
  • la gestione del servizio pubblico da parte del privato, nel presente caso, deriverebbe non da una richiesta di quest’ultimo (attraverso una procedura di affidamento), ma dall’esistenza di un obbligo di legge posto direttamente a carico del medesimo.


Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie