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Dislocazione sul territorio comunale di stazioni radio-base

TAR Firenze, n. 355/11

Ai sensi della L. n. 36/2001, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), lo Stato determina i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, mentre i Comuni hanno il potere di adottare un regolamento al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

In materia di dislocazione sul territorio delle stazioni radio base vi è, in giurisprudenza, un indirizzo consolidato, basato sulla nozione di “rete di telecomunicazione”, la quale, per definizione, postula una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio: la nozione ha portato all’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell’insediamento abitativo di cui seguono lo sviluppo, con il corollario che l’installazione di tali manufatti risulta compatibile con qualsiasi destinazione di zona Di conseguenza, sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si sostanziano in limiti alla localizzazione ed allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti qualificabili per destinazioni d’uso come sensibili.

 Sono illegittime le suddivisioni del territorio in “aree sensibili”; in particolare, ove il regolamento comunale suddivida il territorio in tre tipi di aree (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili), esso è illegittimo per contrasto con il d.lgs. n. 259/2003, che non consente ai Comuni di estendere le proprie competenze sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti. Ciò, perché l’installazione di impianti di telecomunicazione si deve ritenere consentita in generale sull’intero territorio comunale, in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, un’uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata.

(Nel caso di specie, il Collegio, nell’accogliere il ricorso, ha sottolineato che tale orientamento si fonda sull’esigenza, tenuta ben presente dalla giurisprudenza, di trovare un punto di mediazione ordinata, onde evitare che le competenze di cui sono titolari i Comuni nella materia in esame si esplichino in ambiti, diversi da quelli strettamente urbanistici, riservati ad altri Enti).


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