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Modificazione del territorio ed integrazione del reato di cui all'art. 181 del D.Lgs n. 42/04

Cassazione

In materia di tutela ambientale, qualsiasi modificazione del territorio, al di fuori delle ipotesi consentite, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto, configura il reato di cui all’articolo 181 del D.Lgs 42/04. Quindi anche il decespugliamento, il taglio o la distruzione di ceppaie, al di fuori di qualsiasi pratica colturale ed in assenza di autorizzazione o in difformità da esse, configura il reato di cui all’articolo 181 del D.Lgs n. 42/04. Il possesso dell’autorizzazione per il taglio di un bosco non legittima il danneggiamento delle ceppaie.

(Nella specie, il Collegio, nel dichiarare inammissibile i ricorso per cassazione per la revoca/modifica del sequestro preventivo del terreno, disposto da gip, ha evidenziato che, in ogni caso, non si era in presenza di attività selvicolturale finalizzata all’utilizzo del bosco, dal momento che venivano svolte attività modificative del suolo con riporto di terreno, “sintomo” dello svolgimento di un’attività di rimozione del bosco con sostituzione di nuove attività).


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