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Biogas da processo di depurazione delle acque - disciplina giuridica

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1685/2023

Il biogas originato nel corso e nell’ambito di un processo di depurazione delle acque, derivanti dalle reti fognarie, deve essere sottoposto alla disciplina sui rifiuti, come imposto dall’art. 127 del D. Lgs. n. 152 del 2006 il quale stabilisce che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, elemento confermato dall’art. 184 TUA, nel quale si afferma che “sono rifiuti speciali (…) lett. g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”.

L’inciso di cui all’art. 127 (“ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto”) non esclude che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti prima della fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione, in quanto l’inciso non introduce un limite cronologico per la sottoposizione alla disciplina sui rifiuti dei citati fanghi, ma sta a significare che i fanghi da trattamento di acque reflue sono sottoposti alla disciplina sui rifiuti anche quando il trattamento non viene effettuato prima o viene effettuato in un altro impianto diverso dall'impianto di depurazione.
Ciò è confermato altresì dall’Allegato X alla Parte V, parte II, Sezione 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006 (applicabile anche all’impianto in esame ai sensi del richiamo contenuto nella sezione 2 della parte I dell’Allegato X), ove, nel dettare le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas, si afferma che “il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di stillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti”.
Pertanto, allorché si tratti di autorizzare la combustione del biogas derivante dal processo di depurazione dei reflui, non vi è dubbio che ai sensi della disposizione citata - che si caratterizza per la specialità per materia - tale autorizzazione debba essere data ai sensi della disciplina dei rifiuti.

(Nella specie, un’azienda acquedottistica aveva impugnato una prescrizione autorizzativa in forza della quale l’utilizzo del biogas - per il riscaldamento delle acque di processo – doveva essere sottoposto alla disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV TUA, costituendo una forma di coincenerimento di rifiuto combustibile.
Il ricorrente aveva dedotto che, in base ai principi generali e alla ripartizione contenuta nel D. Lgs. n.152 del 2006, la disciplina del biogas dovesse invece ritenersi sottoposto alla disciplina contenuta nella Parte V TUA, concernente “la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera”, trattandosi di un effluente gassoso.
Il ricorrente aveva altresì dedotto che il biogas prodotto dalle discariche costituirebbe un “sottoprodotto” quando è recuperato per finalità termiche, per cui non rientrerebbe nella disciplina di cui all’art. 183 bensì in quella di cui all’art. 184 ovvero di cui all’art. 269 TUA.
Con un secondo motivo di ricorso, la Società ricorrente aveva dedotto che, nella specie, il biogas fosse da inquadrare come un sottoprodotto, dunque sottoposto alla disciplina di cui all’art. 184 TUA, in quanto originato da un processo produttivo rivolto alla produzione di un’altra sostanza o oggetto, essendo certo il suo riutilizzo, potendo essere riutilizzato senza trattamento diverso dalla normale pratica industriale e non essendovi divieti per il suo utilizzo.
Con un terzo motivo, la ricorrente aveva censurato il richiamo alla disciplina contenuta nell’Allegato X alla Parte V TUA, che – nella tesi prospettata – sarebbe attinente a normativa tecnica diretta a individuare i combustibili compatibili con determinate tipologie di impianti, tra i quali non risulterebbero inclusi i depuratori di acque reflue urbane.)



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