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ILVA di Taranto e Autorizzazione integrata ambientale

TAR di Lecce

La prescrizione con la quale si impone l’obbligo di installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e micro inquinanti i determinati punti di emissione appare erronea e genericamente formulata, dal momento che i suddetti punti di emissione delle sostanze disperse in aria (quali che siano le fonti di emissione di micro e macroinquinanti, cioè la combustione dei gas provenienti dalla distillazione del carbone o la combustione dei gas utilizzati per il riscaldamento dei forni) risultano assoggettati ai valori/limite fissati dall’autorizzazione e ad un sistema di verifica costante che ne permette la riconducibilità entro i limiti stessi; cosicché la necessità di introdurre non meglio precisati “sistemi di abbattimento” si mostra priva della doverosa chiarificazione in ordine al contenuto specifico dell’obbligo imposto, sia quanto ai metodi di abbattimento che alla individuazione dei micro e macroinquinanti da abbattere. Posto, quindi, l’obbligo di contenere le emissioni per ogni camino entro i valori stabiliti dalle migliori tecniche disponibili, l’ulteriore indicazione della doverosità di un sistema di abbattimento delle “emissioni di macro e microinquinanti, definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo”, si palesa in tutta evidenza illogica e priva di una specifica giustificazione. In particolare, ancorché possa ipotizzarsi la prefissione di limiti ulteriori rispetto alle MTD, è in ogni caso necessario che la prescrizione abbia uno specifico contenuto, tanto da porre in grado il produttore di ottemperarvi e di poterne verificare la rispondenza ai parametri stabiliti.

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che è sintomatico che la prescrizione venga intesa come generatrice dell’obbligo di attuarla “attraverso strumenti estremamente flessibili, per esempio mediante la presentazione di uno studio di fattibilità sulla base del quale potrà svilupparsi il successivo confronto diretto a definire gli aspetti di dettaglio non specificati nel’AIA”: ciò evidenzia la genericità della prescrizione, che non può legittimare l’affidamento al gestore del processo produttivo della scelta tra i sistemi da adottare, occorrendo piuttosto vincolare la sua attività alla predeterminazione certa, in sede di rilascio dell’autorizzazione ambientale, del contenuto dell’obbligo imposto).

Il potere della Regione di incentivare il risparmio delle risorse idriche ha ora un esplicito riferimento nell’art. 99, secondo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il quale le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

Il D.M. 12 giugno 2003 n. 185, a sua volta, ha dettato norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.

(Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che la prescrizione con cui si favorisce l’uso delle acque affinate dell’impianto si dimostra legittima e ragionevole, dal momento che viene accompagnata da una serie di misure volte a impedire sostanziali nocumenti all’attività produttiva, poiché l’utilizzazione delle acque non è prevista in via esclusiva – bensì “prioritariamente” –, a seguito di accordi con la Regione Puglia (nei quali dovranno trovare adeguata considerazione tutte le ragioni rappresentate dall’Ilva, compresa la questione relativa alla realizzazione delle tubature di adduzione) e, soprattutto, “compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo” (così da salvaguardare le necessità tecniche di un approvvigionamento idrico idoneo al processo produttivo).

La fissazione di un obbligo all’interno dell’autorizzazione ambientale richiede la specificazione del contenuto dell’attività imposta al gestore, al quale non può essere riservata la facoltà di presceglierne la modalità attuativa, con il rischio di soggiacere all’incertezza di non adempiervi puntualmente.

(Nella fattispecie, la messa in funzione di un impianto sperimentale pilota, per l’abbattimento del selenio a piè dell’impianto di trattamento biologico delle acque, si configura come una prescrizione priva di concreti elementi di dettaglio e disgiunta dalla più puntuale analisi del fenomeno e della situazione già realizzatasi, così da doversi ritenere anch’essa affetta dal denunciato profilo di eccesso di potere per illogicità).

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

(Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che l’analisi dell’Accordo mostra l’evidenziazione da parte dell’ASI di preminenti ragioni di pubblico interesse, contrastanti con il mantenimento dell’assetto attuale – finalizzate ad assicurare alle imprese consorziate lo scarico nelle infrastrutture consortili – secondo una valutazione che è assegnata all’Autorità procedente e che, nella specie, si dimostra immune dai vizi denunciati).

L’esercizio del potere di revoca ad opera della P.A. non è assoggettato al consenso dell’altra parte e può incidere sulla consistenza del diritto finora esercitato (nel caso in esame, sulla servitù esclusiva di vettoriamento), con la previsione di un indennizzo che, se non stabilito nell’Accordo, non ne inficia la validità.

(Nella specie, il pregiudizio economico che, nella specie, è arrecato all’ILVA dalla modifica del regime concessorio da esclusivo a parziale – e che può essere prefigurato nei maggiori oneri derivanti dal trattamento, nelle vasche di chiarificazione, degli scarichi delle industrie autorizzate – costituisce oggetto di un diritto soggettivo al quale, pur dovendosi tenere debitamente conto, non è subordinata la generale potestà di revoca dell’Amministrazione).

La separatezza delle reti cessa con il convogliamento di tutti gli scarichi nelle vasche terminali, sicché è necessario prevedere modalità di controllo che permettano di individuare, alla fonte e non nel punto di scarico a mare, scarichi che superino i limiti di legge.


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