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Disastro ambientale e costituzione di parte civile

Trib. Cremona Uff. GIP, ordinanza del 19 giugno 20

Il reato di cui all’articolo 449 c.p. (delitti colposi di danno) sanziona un pericolo anche presunto cagionato all’incolumità pubblica: tale ampia cornice comporta, per logica conseguenza, che esso è anche un reato intrinsecamente plurioffensivo che deve contemplare, come danneggiati, i singoli soggetti, individuabili all’interno di quell’area indeterminata di persone tutelata in via primaria, che possono aver subito dall’evento un danno concreto. Tra essi rientrano certamente, in generale, coloro che si trovano o si sono trovati in prossimità del luogo che ha visto il sorgere del fenomeno giudicato, stando al capo d’imputazione, pericoloso.

(Il caso di specie riguarda l'inquinamento della falda acquifera ascritto alla raffineria Tamoil, di proprietà libica, che si trova sul Po, vicinissimo al centro di Cremona. Il provvedimento del GIP concerne l'ammissione della costituzione come parti civili di quattro diverse tipologia di soggetti, tutti potenzialmente vittime di un danno – da accertare nel corso del procedimento – causato dalla perdita di carburante dallo stabilimento della Tamoil)


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