Il sottoprodotto non necessita di essere sottoposto ad un trattamento di recupero, altrimenti non rivestirebbe le caratteristiche merceologiche ed ambientali che lo connotano come tale fin dall’origine, tuttavia non è più richiesto, in modo rigoroso, che il sottoprodotto sia utilizzato “tal quale” in quanto sono permessi trattamenti minimi, rientranti nella normale pratica industriale, come sopra identificata.
In tema di gestione dei rifiuti, ove i residui di produzione siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti ex art. 183, c. 1 lett. n) TUA, in quanto la volontà di disfarsi degli stessi è idonea a qualificarli come “rifiuti”.
(Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso con il quale era stata impugnata la sentenza di condanna, in giudizio di appello, per il reato di violazione di prescrizioni autorizzatorie in materia di rifiuti, ex art. 256 c. 4 TUA, sulla base dell’assorbente motivo secondo cui gli sfridi e scarti industriali in PVC – di cui era contestata l’illecito stoccaggio in vista del recupero – entravano nell’impianto con FIR e, perciò, erano stati già classificati come rifiuti dal produttore, non potendo perciò ad essi essere applicata la disciplina derogatoria prevista per i sottoprodotti.
La Corte ha poi ritenuto inammissibile il motivo di ricorso basato sulla censura al metodo “spannometrico” di valutazione dei quantitativi stoccati, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata e di quella di primo grado emergeva che il calcolo era stato operato valutando deposizioni testimoniali e riproduzioni fotografiche attraverso una valutazione tipicamente di merito, sottratta al giudizio di legittimità.)
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