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Malattia professionale per esposizione a campi elettromagnetici - nesso eziologico tra patologia tumorale e campi elettromagnetici (c.d. CEM)

Trib. di Verona, sentenza n. 293/2017
Tribunale di Verona - Sez. Lavoro - sentenza n. 293/2017, pubbl. il 07/06/2017 (RG n. 728/2012)

In caso di malattia professionale - coerentemente con quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di successione delle leggi nel tempo – affinché l’assicurato possa giovarsi della presunzione di eziologia professionale occorre far riferimento non alla tabella vigente al momento della decisione ma a quella vigente all’epoca dell’esposizione al rischio (Cass. n. 3991/2015) e, pertanto, una patologia derivante da radiazioni ionizzanti, raggi laser ed onde elettromagnetiche deve considerarsi “tabellata” secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 336/1994 o secondo il D.M. 9 aprile 2008 a seconda del periodo di esposizione al rischio.

Nel caso di applicazione delle tabelle ex D.P.R. n. 336/1994 incombe sull’Istituto assicurativo convenuto l’onere di provare un’eziologia diversa da quella professionale. Trattandosi di malattia avente carattere “neoplastico”, non esiste limite temporale ai fini dell’indennizzabilità.

Sussiste un nesso eziologico fra l’esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza (radiazioni non ionizzanti) e l’insorgenza della patologia trombocitemia essenziale: pur in assenza di certezza scientifica sul nesso eziologico, laddove sia ragionevolmente possibile ritenere che il ricorrente – sulla base della sua storia clinica e lavorativa – abbia contratto la malattia in conseguenza della esposizione protratta negli anni a CEM, è integrata la prova del nesso causale, non essendo necessario raggiungere un elevato grado di verosimiglianza.

Non è dirimente la circostanza che i valori di inquinamento elettromagnetico, riscontrati nell’ambiente di lavoro in cui ha prestato opera il ricorrente, siano inferiori ai limiti stabiliti dalla linee guida ICNRP e CEI ENV 50166. Il rispetto di tali limiti, infatti, risulta rilevante solo nei casi in cui sia in discussione la responsabilità per fatto doloso o colposo del datore di lavoro, il quale ad essi potrebbe ancorare l’argomentazione dell’assenza di colpevolezza. Laddove si discuta, invece, del nesso eziologico tra esposizione a CEM e malattia professionale, il rispetto di tali limiti non impedisce di dedurre la causazione di eventi lesivi.

(Nella specie, un lavoratore - che aveva presto servizio in qualità di operaio addetto alla conduzione di un impianto di depurazione di reflui civili ed industriali – era stato esposto per circa 10 anni a campi elettromagnetici a bassa frequenza nella sala di controllo visivo delle linee di essiccazione dei fanghi prodotti dal depuratore. Nella predetta sala si trovavano, infatti, sotto il pavimento, numerosi cavi di conduzione elettrica e trasformatori elettrici. Il lavoratore presentava ricorso contro l'INAIL davanti al Tribunale di Verona, richiedendo l’indennità per patologia tumorale e, specificamente sindrome mielodisplastica/mieloproliferativa cronica. L’insorgenza della malattia veniva ricondotta all’esposizione al rischio morbigeno. Il Giudice, sulla base della CTU e delle testimonianze in fatto, tenuto conto della sintomatologia e del rischio di evoluzione infausta della malattia, riconosceva il danno biologico al ricorrente e condannava l’INAIL a corrispondergli l’indennizzo spettante ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000.).



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