Il rapporto tra l’art 14 del Codice della strada e l’art 192 del D. Lgs. n. 152/2006 non è di alterità e di reciproca esclusione bensì di integrazione, nel senso che - gravando sull’ente proprietario o concessionario un obbligo legale di buona manutenzione del tratto stradale - la violazione di tale obbligo è idonea a connotare in termini di colpa la condotta, integrando l’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità, prevista dall’art 192 D. Lgs. 152/2006.
(Nella fattispecie, il Responsabile del Settore di Polizia Municipale aveva ordinato alla Società ANAS, in qualità di gestore del tratto stradale sul quale insistevano alcuni rifiuti abbandonati da terzi, di rimuoverli. La Società aveva impugnato l’ordinanza e, successivamente, la sentenza di primo grado, deducendo – tra gli altri motivi di appello – l’incompetenza del Dirigente all’adozione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti e la distinzione tra le normative poste, rispettivamente, a disciplina della circolazione della strada e dell’ambiente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il dedotto vizio di incompetenza dell’ordinanza ed ha affermato che la violazione dell’art. 14 D. Lgs. n. 285/92 (che impone obblighi di custodia e protezione) è idoneo a fondare il profilo soggettivo della colpa, richiesto per l’attivazione degli obblighi di cui all’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006).
Associazione Giuristi Ambientalitel. 06/87133093 - 06/87133080 |
Informativa privacy |
powered By Diadema Sinergie |