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Procedimento di rilascio di VIA - condotta negligente ed inerte della P.A. - quantificazione del risarcimento del danno da ritardo

TAR Lazio, sez. V, sentenza n. 2948/2023
pubbl. 21.02.2023

In presenza di una condotta negligente, inerte e, quindi, colposa della P.A., nel concludere il procedimento di VIA, è fondata la pretesa del privato di ottenere il risarcimento del danno, derivante dal ritardo nell’adozione del provvedimento finale. In ordine al quantum del danno risarcibile, esso può essere liquidato, in coerenza con quanto domandato nell’atto introduttivo, ancorando la determinazione all’ammontare degli interessi moratori, medio tempore maturati, in relazione al finanziamento del prezzo di acquisto dell’area in questione, non avendo l’amministrazione offerto alcun diverso elemento, atto a contestare specificamente il predetto ammontare, essendosi limitata a contestare il profilo soggettivo (non revocabile in dubbio). La corretta sede per avanzare la pretesa risarcitoria per danno da ritardo è diversa rispetto a quella propria dell’esecuzione del giudicato, in osservanza del principio per il quale “in sede di ottemperanza il solo risarcimento del danno riconoscibile è quello connesso all'impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica, mentre ulteriori pretese risarcitorie, quale il danno da ritardo, non attengono all'oggetto del giudizio d'ottemperanza” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 28 settembre 2021, n.6530).

(Nella specie, una Società aveva richiesto il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento all’obbligo di concludere il procedimento di VIA, in ottemperanza alla sentenza adottata dal Tar Lazio,Sez. I ter, del 23 luglio 2015 n.10166, nella quale, da un lato, era stato respinto il ricorso recante impugnazione del provvedimento di sottoposizione a V.I.A. di un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l’agricoltura, da frazione organica differenziata e, dall’altro, era stato accolto il ricorso relativo all’impugnazione del provvedimento negativo, in ordine alla compatibilità ambientale del progettato impianto, con conseguente annullamento del diniego di V.I.A. e con obbligo, per l’Amministrazione regionale, di assumere le determinazioni in conformità a quanto ivi precisato, vale a dire tenendo conto dei precisi indirizzi ivi contenuti.
La Regione Lazio, solo all’esito del giudizio cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, con atto del 25 febbraio 2016, aveva avviato il riesame del procedimento di V.I.A., da concludere nel termine di 150 giorni.
La Società ricorrente, deducendo l’elusività della condotta regionale, aveva proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza non sospesa, ricorso accolto con sentenza TAR Lazio Sez. I ter n. 2744 del 2 marzo 2016, con cui era stato assegnato termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento, con contestale nomina di commissario ad acta per l’eventuale attività sostitutiva.
Spirato il termine assegnato alla Regione, la Società ricorrente si è rivolta al suddetto commissario ad acta. Con determinazione dirigenziale del 23 maggio 2016 la Regione ha finalmente espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato.
A fronte di un finanziamento del prezzo di acquisto dell’area di € 1.414.508,59, l’Amministrazione è stata condannata a risarcire il danno cagionato in misura pari ad € 88.286,65, oltre interessi legali e aumenti corrispondenti alla rivalutazione monetaria da valutarsi al saldo).



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