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La comunicazione che segue è ispirata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Appare formulata in termini giuridicamente corretti, formalmente lineari ed è corroborata da esemplificazioni concrete interessanti. Idonee a convalidare gli orientamenti interpretativi di rilievo astratto.
La comunicazione, pur essendo delimitata alla nozione di “sottoprodotto”, comprende un’ampia casistica, atteso che la definizione del sottoprodotto è di questo tenore: “un residuo di produzione che non costituisce rifiuto” (v. par. 1).
Né mancano richiami a fattispecie nelle quali l’originario rifiuto viene riclassificato come prodotto (o sottoprodotto?) se utilizzato in modo certo all’esito del suo recupero completo (v. per es., il par. 3.3.2).
F. G.
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