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Trasporto di veicoli fuori uso

Cassazione penale

È considerato fuori uso un veicolo quando a) è consegnato ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite un soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso; b) ricorre uno dei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) l’autorità amministrativa o giudiziaria emana uno specifico provvedimento; d) in ogni altro caso, il veicolo, ancorchè giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

(Nella specie, il Collegio ha ritenuto valida la tesi del GIP e preferita anche dal giudice di primo grado, secondo cui nel caso di specie non sussistevano eìancora le condizioni perché i veicoli potessero definirsi fuori uso, poiché gli stessi erano ancora funzionanti e dotati di targa, e quindi se anche la loro destinazione in concreto era la rottamazione, era tuttavia ancora possibile che ne venissero distolti, con una sorta di retrocessione)


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